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martedì 21 luglio 2009

LAUDO DELLA REGOLA DI VENAS DEL 1522 (ESTRATTO)

Riporto anche in questo Blog il Post del 24/8/2007 contenente il Laudo della Regola di Venas (Estratto), già pubblicato in quest’altro mio Blog sul dialetto:

 http://archivioladin-venas.blogspot.it/2007/08/laudo-della-regola-di-venas-estratto.html

Nell'anno 2001 presso il “Paveón delle Regole” [Vedi la voce PAVEON sul mio Glossario Italiano-Ladino Cadorino alle lettere P-Q-R]  si tennero delle riunioni dei Regolieri di Venas allo scopo di esaminare la possibilità di una ricostituzione formale della Regola di Venas, che si trova attualmente in un limbo giuridico, con i propri beni dati in amministrazione provvisoria al Comune di Valle. Nel corso di dette riunioni fu presentato un documento, che contiene però solo un estratto del nuovo Laudo del 1522, essendo il precedente andato distrutto nella guerra tra Venezia e Massimiliano d'Austria. Di questo documento, scritto in latino, avevo fatto una traduzione, che qui trascrivo. Se esista ancora una copia dell'intero originale del 1522, non mi è noto.

In nomine Christi Amen. L'anno millecinquecentoventidue, il giorno ventinove del mese di maggio,

Convocata la Regola di Venas su invito di Eugenio Vecellio Marigo di Colle
e così riunita secondo il solito costume, e cioè il Marigo stesso, Antonio Soravia Laudator, Luigi De Bernardo Saltaro, Giovanni Dall'Asta, Battista Dall'Asta, Antonio Levis, Andrea Monico, Bernardo Da Giau, Andrea Vecello, Giovanni Vieceli, Osvaldo Colle, Antonio Soravia, Lorenzo Festino, Pietro Colle, Giovanni Giacomo di Giorgio, Giacomo Paolo Costantini, Bartolomeo Battista Colle, Giacomo Mazzucchelli.

Fatta la proposta da parte dello stesso Marigo di rinnovare in detta Regola i Laudi e gli ordinamenti del Regolato, che durante l'ultima esecrabile guerra Germanica (in ultimo execrabili bello Germano) andarono bruciati, poiché senza legge e ordine non si può custodire la Regola, ed i delitti si susseguirebbero impuniti;

Tutti i sopraddetti, udita la proposta del Marigo, e fatta Assemblea Generale (Arengo) circa il suddetto fatto, e posto partito alle Bussole e Ballotte, fu per ballottaggio ottenuto e deliberato, di rinnovare il Laudo del Regolato di Venas in conformità alla sua antica consuetudine ed osservanza, aggiungendo, diminuendo, secondo quanto meglio risultasse, e così i rappresentanti ed i moderatori delle sue cose, unitissimi e concordissimi

----------compilarono, ordinarono e fecero

il seguente Decreto, Ordine e Laudo proprio, per il bene, per il pacifico vivere e per la custodia delle proprie cose.

A lode di Dio Onnipotente, della Beata e Gloriosa sempre Vergine e Madre Maria, di San Marco Evangelista, e dei santi Roberto e Lucano suoi protettori, affinché li proteggano, sostengano e difendano da ogni male. Amen.

E così per primo ordinarono di osservare e solennizzare la festa di San Marco il 25 Aprile, la festa di San Roberto il 4 Febbraio, la festa di San Lucano il ......

----------Omissis

Così pure ordinarono che, una volta nominato il nuovo Marigo, questi sotto vincolo di giuramento si impegni a provvedere un pastore per il bestiame per il paese di Venas e di Suppiane secondo il solito, e che quelli di Suppiane si impegnino a concorrere al salario di detto pastore, alle spese, e ad un giovenco per il "rodolo", (1) inoltre che il Marigo si impegni, ogniqualvolta il bestiame sia avviato al "rodolo", di andare casa per casa e controllare che qualche animale non abbia le corna appuntite (cornos spizzos), di imporre di tagliarle sotto pena ai contravventori di una multa di venti soldi da pagare contestualmente, nonché di risarcire il danno, qualora si verificasse un danno in qualche animale, di cui il Marigo e il Laudatore venissero a conoscenza.
E così che qualsiasi Regoliere proprietario di un toro sia obbligato a metterlo a disposizione di qualsivoglia altro Regoliere, che ne sia privo, dietro pagamento, per ogni volta, di tre soldi, e che lo stesso toro venga avviato al "rodolo", ed in caso di rifiuto per ogni volta perda cinque soldi piccoli ed inoltre non possa né debba pascolare in nessun luogo, neanche sul suo, e pascolando perda dieci soldi piccoli, e ciò nonostante, che il Marigo sia obbligato a consegnare un manzo per detto animale sentito il parere della Regola, intendendo che si deve dare detto manzo durante il tempo invernale, con i fondi comuni, acquistandolo durante l'estate.
E così che nessun Regoliere debba tenere animali al fondovalle, eccetto il caso che l'animale sia malato, o zoppo, per cui in nessun modo possa andare con gli altri, mostrando l'animale al Marigo, affinché possa rendersi conto della sua menomazione, e per i contravventori, per ogni volta, la multa di dieci soldi.
E così che gli animali di Venas e Suppiane pascolanti per Entrevallesina, in Chiarada, in Fedarola, comincino il percorso all'inizio della Riva Granda per Zopiàn dalle Tagie, e per Pian de Boite secondo il costume solito e consueto.
E così se qualche animale o manzo di Suppiane perisse verso Valle, il Marigo e il Laudatore si impegnino a mettere a disposizione della Regola di un bue per il trasporto, e a condurre l'animale sopra il Colle di Suppiane, e macellarlo e venderlo a qualsivoglia "fuoco" al prezzo di un soldo per libbra grande, ed il grasso e tutto il resto venga dato al proprietario dell'animale, qualora non vi sia stata colpa da parte del pastore. Se invece la colpa fosse stata del pastore, lo stesso pastore sia tenuto a dare ed esigere il denaro, e consegnarlo al proprietario dell'animale o rilasciare in cambio una garanzia.
E così se succedesse un caso analogo verso Chiusa l'animale venga custodito sopra Colle di Colle, e venduto nel modo suddetto, e se il pastore fosse (ab utroque cornu ?) e avesse pascolato al di là dei luoghi soliti designati dal Marigo e dal Laudatore, lo stesso pastore sia obbligato a pagare i danni.

----------Omissis

Io Oliviero Costantini del fu Gregorio di Ampezzo, Pubblico Notaio di Autorità Imperiale e Giudice ordinario in Costa di Valle S. Martino, su richiesta del Marigo e degli uomini del paese di Venas, di mia mano scrissi e pubblicai, ecc.

NOTE:
1) per il significato della parola "rodolo" vedi al Glossario la voce: alpeggio (link seguente:)

http://archivioladin-venas.blogspot.it/2007/09/glossario-italiano-ladino-cadorino.html


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